Affidamento Familiare
INTERVENTI E SERVIZI SOSTITUTIVI ALLA FAMIGLIA:
Nel caso in cui la famiglia di un minore si trovi, temporaneamente o definitivamente, in una condizione tale da non riuscire ad assicurare un’ambiente idoneo a rispondere ai bisogni del figlio, si prevedono interventi/servizi in grado di sostituirla ( parzialmente o totalmente ). Partendo, però, dalla considerazione che la famiglia è l’ambiente di vita più idoneo alla crescita di un bamabino/adolescente si tende a:
- Privilegiare, in tutti i modi, interventi/servizi che non interrompono, ma al contrario favoriscono, il rapporto con la famiglia di origine, in vista di un reinserimento del minore nella stessa ( se e quando è possibile );
- Proporre servizi/interventi che permettono al minore di vivere in un’ambiente che ricalchi, il più possibile, il modello familiare.
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE:
L’intervento prevede l’affidamento temporaneo di minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare in grado di mantenerli-educarli-istruirli, ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, al fine di:
- Evitare il ricovero in istituto;
- Assiucurare al minore un ambiente familiare idoneo a rispondere ai suoi bisogni;
- Mantenere i rapporti tra il minore e la famiglia d’origine, in cui si prevede che rientrerà il più presto possibile.
L’intervento è definito “temporaneo” non in quanto si prevede
necessariamente una permanenza breve del minore all’interno della famiglia affidataria, ma in quanto l’affido è visto come una soluzione transitoria al problema. L’intervento infatti cessa quando si risolve o si attenua la situazione di difficoltà della famiglia di origine che lo ha provocato o quando permane e si aggrava in modo tale da rendere necessari altri interventi ( pratiche per l’adottabilità , affido ad altri soggetti).
Se l’affido è consesuale, vale a dire i genitori ed il tutore danno il loro consenso al provvedimento, viene disposto dai Servizi Sociali ( servizio sociale di base,servizio sociale per l’età evolutiva, consultorio familiare). Deve poi essere informata la magistratura che deve rendere esecutivo il provvedimento. Se i genitori o il tutore sono contrari all’affido esso può essere disposto dal Tribunale dei Minorenni a tutela degli interessi del minore.
L’affidatario (famiglia, comunità ,singolo) deve accogliere presoo di sè il minore, provvedere al suo mantenimento, all’istruzione e all’educazione. Deve, inoltre, rispettare le indicazioni del Tribunale dei Minori ( affidamento stabilito dall’Autorità Giudiziaria) o della famiglia e dei Servizi Sociali ( affidamento consensuale). Deve, infine, favorire i rapporti del minore con i genitori ed operare in vista del suo reinserimento nella famiglia di origine. Gli affidatari ricevono, di dolito, un contributo economico a rimborso spese.
AFFIDAMENTO DIURNO:
E’ una forma di affidamento familiare che prevede la permanenza del minore nella famiglia affidataria solamente durante le ore diurne; la sera si prevede il rientro nella famiglia di origine.
La finalità dell’intervento sono simili a quelle dell’affido; si rivolge , però , ad un’utenza diversa. In questo caso , infatti, la famiglia di origine deve essere solo parzialmente inadeguata a rispondere ai bisogni del minore e deve essere stato considerato negativamente un allontanamento, anche se temporaneo, del minore dalla famiglia.
L’intervento può essere rivolto anche a preadolescenti o adolescenti che rifiutano l’affidamento familiare. L’affidamento diurno si svolge sulla base di uno specifico progetto che coinvolge i servizi socio assistenziali, l’affidatario e la famiglia d’origine.
L’ADOZIONE:
L’adozione, regolata dalla legge 184 del 1983, mira a trovare definitivamente una famiglia sostitutiva a quella originaria per i minori dichiarati in stato di abbandono totale. Con l’adozione il minore diventa figlio leggittimo dei genitorio adottivi e interompe ogni rapporto giuridico con i genitori naturali. Sia lo stato di adottabilità di un minore che l’adozione è dichiarata dal Tribunale dei minori.
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Scritto il 20 aprile 2009 da Redazione in La famiglia, Servizi per la famiglia




sabina ha scritto sab giu 2009 07:38
sono una mamma che ha sofferto di una depressione post parto; mio marito mi picchiava ed il tribunale di genova ha affidato i miei piccoli agli assistenti sociali che li hanno collocati dai miei suoceri. Sono 2 anni che fatico per vederli. L’assistente soc. non fa niente per ricongiungerli a me. Vi prego aiutatemi. Cosa posso fare? Io ora sto molto bene
sabina ha scritto sab giu 2009 07:40
Aiutatemi a far tornare i miei bambini. L’assistente sociale ha dei pregiudizi nei miei confronti e tali irregolarità sono state notate anche dai servizi che mi seguono
Marina ha scritto ven lug 2009 13:53
Ciao Sabina,
Non ho ben compreso cosa ti è successo!!. Ma spiegaci meglio la tua storia o comunque fatti aiutare da una persona fisica ed esperta!!!. Uno psicologo o comunque qualcuno che possa sostenerti anche moralmente in questo momento così difficile per Te!!. Sii forte e dimostra all’assistente sociale di poter badare ai tuoi figli. Finchè sarai instabile psicologicamente, non si sentirà tranquilla a far tornare i tuoi figli a casa con te!!. Nonostante possa sembrare brusco, deve proteggerli, anche se sono i tuoi figli.. E’ il suo lavoro e lo deve condurre affinchè possa prevenire guai per chi come i bambini, sono creature fragili.